Art. 5.
(Licenza di pesca).

      1. Per l'esercizio della pesca nelle acque interne italiane è obbligatorio il possesso della licenza di pesca rilasciata dalla regione di residenza con modalità da essa definite.
      2. La licenza di pesca è costituita dai seguenti documenti:

          a) il libretto-tessera di riconoscimento;

          b) la ricevuta del versamento annuale della tassa unica di concessione regionale per l'esercizio della pesca nelle acque interne prevista dall'articolo 7. La tassa ha importi diversificati a seconda della categoria di riferimento individuata ai sensi dell'articolo 4, comma 1.

      3. La licenza di pesca ha una validità non inferiore a cinque anni e abilita all'esercizio della pesca su tutto il territorio nazionale.
      4. Le regioni, allo scopo di determinare e di monitorare la pressione della pesca, predispongono un apposito documento, da allegare alla licenza di pesca, recante:

          a) il quaderno del pescatore professionista, riservato alla categoria di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4;

 

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          b) il libretto per il controllo delle catture e delle uscite riservato alle categorie di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 4.

      5. Le regioni elaborano annualmente i dati raccolti mediante il documento di cui al comma 4 e ne inviano documentata relazione all'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 9.
      6. Per i cittadini stranieri temporaneamente residenti in Italia le regioni provvedono a determinare l'importo ridotto della tassa unica di concessione regionale la cui ricevuta di avvenuto versamento, allegata al documento di identità, costituisce titolo abilitante all'esercizio della pesca nelle acque interne italiane. Per i medesimi cittadini stranieri, il possesso di titolo abilitante all'esercizio della pesca nelle acque interne del Paese di origine, a condizioni di reciprocità, è ritenuto valido anche in Italia.